Entrerà in vigore il 14 gennaio 2022 il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Il provvedimento, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre, recepisce la Direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta.
La normativa non si applicherà ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale, e il decreto esclude – infine – dalla messa al bando i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%, e, dal 1° gennaio 2024, sopra almeno il 60%, in tutte quelle situazioni che rendano difficoltoso il ricorso ad alternative riutilizzabili.
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pubblicato il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197, il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.
Il provvedimento è entrato in vigore il 15 dicembre – ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
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E’ in vigore dal 21/12/2021 la Legge 215 che converte in legge il DL 146/2021 che aveva già introdotto modifiche al D.Lgs. 81/2008 relativamente alle ispezioni. La Legge di conversione apporta ulteriori modifiche in materia di preposti e formazione.
Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, all’articolo 18 c.1, ha introdotto l’obbligo (lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. Ha inoltre introdotto nell’articolo 26 il seguente comma 8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto“.
Entro giugno 2022, è previsto inoltre un nuovo Accordo Stato Regioni andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:
- formazione obbligatoria per il datore di lavoro;
- verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;
- aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento.
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Con D.Lgs. 2 novembre 2021, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285, è stata dettata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio.
Negli articoli 3, 4 e 5 sono prese in considerazione le violazioni e la conseguente disciplina sanzionatoria in materia di: – restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio (art. 3) – restrizioni all’uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio (art. 4) – smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio (art. 5).
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Il Regolamento (UE) n.528/2012 disciplina l’immissione sul mercato e l’uso dei prodotti biocidi, atti a contrastare organismi nocivi per l’uomo, gli animali e l’ambiente. Affinché un prodotto biocida possa essere immesso sul mercato, è necessario che il principio attivo in esso contenuto venga approvato per il tipo di prodotto (PT) di interesse; l’approvazione deve avvenire a livello comunitario, attraverso la presentazione di un dossier di valutazione dimostrante rischi trascurabili per l’uomo, per gli animali e per l’ambiente o l’efficacia del principio attivo nel prevenire/contrastare un determinato pericolo. Solo se il principio attivo viene approvato per un periodo non superiore a 10 anni, può essere fatta richiesta di autorizzazione del prodotto biocida a livello europeo, presentando la domanda all’ECHA, oppure a livello nazionale, presentando la domanda all’autorità competente.
L’autorità italiana responsabile dei prodotti biocidi è il Ministero della Salute. Lo scorso 29 novembre, in lnea con quanto richiesto all’articolo 87 del regolamento, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n.179 del 2 novembre, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi”, in vigore dal 14 dicembre 2021.
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